Nell’ultimo Consiglio regionale di questa legislatura, che si è tenuto nelle giornate del 22, 23 e 24 luglio 2025, il Capogruppo di Pour l’Autonomie, Aldo Di Marco, è intervenuto nell’ambito della discussione generale sulla proposta di legge n.135 “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019”.
«Il suicidio medicalmente assistito è prima di tutto una questione di civiltà. Nel massimo rispetto della fede e dell’ideologia politica che ciascuno di noi professa ed i cui principi ispirano la nostra coscienza ed il nostro agire, non si può infatti negare ad ogni individuo il diritto all’autodeterminazione in un ambito così delicato e fondamentale qual è la scelta di porre fine in maniera umana e dignitosa, alla propria esistenza divenuta insostenibile a causa della malattia».
«La nostra sempre attualissima Costituzione protegge il diritto all’autodeterminazione: all’articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo; all’articolo 13 sancisce l’inviolabilità della libertà personale; all’articolo 32 afferma che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Allo stesso modo la legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” stabilisce che ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi trattamento sanitario, tra cui anche la nutrizione e l’idratazione artificiali, e che il medico, dopo aver prospettato al paziente le conseguenze della sua decisione e le possibili alternative, è tenuto a rispettarne la volontà».
«Nonostante questi importanti riferimenti, la questione del suicidio medicalmente assistito resta ancora una materia non completamente determinata e tanto meno normata in modalità e tempistiche per l’evidente difficoltà di affrontarla a livello nazionale e la troppa confusione che ancora permane tra questo concetto e quelli invece di eutanasia e trattamento eutanasico. Per sgombrare il campo da equivoci o fraintendimenti, va quindi chiarito che questi termini, anche se tutti espressione di una libera volontà individuale, non sono affatto sinonimi. L’eutanasia, nella sua forma attiva, è genericamente l’atto con cui si determina la morte di una persona consenziente allo scopo di alleviarne le sofferenze. Il trattamento eutanasico, secondo la definizione riportata in diverse proposte normative è “l’atto con cui un medico del Servizio sanitario nazionale, nell’esercizio delle proprie funzioni, pone fine alla vita, in modo immediato e privo di sofferenza, di un paziente che in modo consapevole ne abbia fatto esplicita richiesta”. Mentre il suicidio medicalmente assistito, sempre in base alle predette proposte normative è la “procedura in base alla quale il personale medico del Servizio sanitario nazionale fornisce al paziente ogni supporto sanitario e amministrativo necessario per consentire al medesimo di porre fine alla propria vita in modo dignitoso, consapevole, autonomo e volontario”. Se nel caso dell’eutanasia e del trattamento eutanasico, permangono fondate ragioni per non ammettere che la volontà di porre fine alla propria esistenza sia nei fatti resa operativa da un soggetto terzo; nel caso del suicidio medicalmente assistito tali ragioni si fanno più sfumate ed inconsistenti dato che colui che esprime la volontà è anche colui che viene messo nelle migliori condizioni per portare a termine l’azione».
«Dopo anni di acceso dibattito sul tema del suicidio medicalmente assistito è stata la Corte Costituzionale con la sentenza 242/2019 a indicarci la strada dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 (istigazione o aiuto al suicidio) del Codice Penale quindi la non punibilità per chi – e qui leggo testualmente – “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”».
«La presente proposta di legge non vuole quindi affermare un diritto che è già stato di fatto sancito da questa decisione della Corte Costituzionale, bensì vuole rendere effettivo tale diritto per fare in modo che le persone che facciano richiesta di accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito e siano in possesso dei requisiti previsti, non debbano veder prolungate le loro intollerabili sofferenze a causa dei ritardi, le difficoltà e gli ostruzionismi di un iter non ancora correttamente e perfettamente definito. E per raggiungere questo obiettivo è indispensabile – in attesa di veder varata una legge nazionale sulla materia – chiarire e fissare a livello regionale le tempistiche e gli aspetti procedurali della richiesta di suicidio medicalmente assistito, che è e resta un percorso terapeutico-assistenziale, affinché l’iter si compia in modi e tempi certi, per dare al malato le risposte che attende senza gravarlo di ulteriori ingiustificate complicazioni».
«Passando ora a trattare della proposta di legge, diverse sono le disposizioni che considero di estrema rilevanza. In primo luogo l’istituzione di una Commissione medica multidisciplinare, competente perché composta da diverse figure professionali (palliativista, neurologo, psichiatra, anestesista, psicologo, infermiere), che verifichi la sussistenza delle condizioni richieste per l’accesso della persona malata alla procedura, e che definisca, previo parere del Comitato etico territorialmente competente, le modalità per garantire alle persone in possesso dei requisiti ed interessate ad accedere al suicidio medicalmente assistito, una morte più rapida, indolore e dignitosa possibile. In secondo luogo la definizione delle tempistiche pari a: 20 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte della persona interessata, per dar modo alla Commissione medica multidisciplinare di verificare il possesso delle condizioni per l’accesso alla procedura, al Comitato etico territoriale regionale di esprimere il proprio parere, ed all’Azienda USL di comunicare alla persona le risultanze del procedimento; e a 7 giorni dall’eventuale esito positivo, per l’accesso al percorso finalizzato all’autosomministrazione; mantenendo ben saldo il principio che la persona interessata può decidere in qualsiasi momento di sospendere, posticipare o annullare la procedura. In terzo luogo la disposizione secondo cui è compito dell’Azienda USL fornire il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza medica che consentano alla persona di portare a compimento l’autosomministrazione presso una struttura ospedaliera, l’hospice o il proprio domicilio».
«La proposta di legge che oggi viene presentata in quest’Aula su un tema così sensibile e personale, va valutata, io credo, in una logica di rispetto che si deve agli individui che si ritrovano a confrontarsi con una malattia che non lascia loro nessuna prospettiva se non quella di veder concludere la propria esistenza tra indicibili sofferenze. Sono ben consapevole delle ragioni morali e di coscienza, che portano alcuni a voler difendere la vita fino all’ultimo respiro, ma a queste ragioni mi sento di opporre quelle del diritto all’autodeterminazione, caposaldo della nostra essenza di esseri umani e diritto inalienabile del nostro essere cittadini; e quelle dell’empatia, preziosa dote innata nella natura umana che ci porta a comprendere lo stato d’animo dell’altro diverso da noi condividendone le emozioni ed immedesimandosi nella situazione che sta vivendo. Ed in base a queste ragioni mi sento di affermare che se la malattia è un evento che travalica la nostra volontà, permettere ad un malato, che versi in particolari condizioni, di scegliere come e quando arrendersi dignitosamente ad una vita che non può più considerarsi tale, assume il valore di un supremo atto di rispetto e solidarietà, nonché di riconoscimento di un principio personale assoluto di autodeterminazione che nessuno, persona o istituzione, può sentirsi in diritto di negargli».
«Dopo aver valutato con attenzione ogni singolo articolo di questa proposta di legge regionale ed averla trovata nel suo complesso equilibrata e coerente in ogni sua parte, esprimo il mio personale appoggio alla sua approvazione, nel convincimento che costituisca un passo importante di civiltà».
La proposta di legge è stata respinta con 27 voti di astensione (UV, SA, Lega VdA, RV, FI, Consigliere Cretier di FP-PD, Consigliere Carrel di PlA), 7 voti a favore (PCP, Consiglieri Bertin, Jean-Pierre Guichardaz, Malacrinò, Padovani di FP-PD, Aldo Di Marco di PlA) e la non partecipazione al voto del Consigliere Lucianaz.
0 commenti